Il testo del comma 2 è il seguente: “In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto a una o più valute non comunitarie, ....il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l’obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.” Si tratta di un testo formulato in termini ambigui, probabilmente come riflesso di un difficile negoziato in sede di preparazione del Trattato di Maastricht. In quella circostanza la Germania si oppose a una attribuzione agli organi politici europei della responsabilità delle politiche del cambio, sostenendo che quelle decisioni avrebbero potuto interferire con lo svolgimento del mandato antiinflazionistico della BCE. Da questo dissenso è nata la formulazione della parte finale del comma e l’affermazione che gli orientamenti sul cambio “non pregiudicano l’obiettivo della stabilità dei prezzi” nella quale non si comprende esattamente se l’obiettivo della stabilità dei prezzi debba far parte delle questioni di cui il Consiglio deve tener conto nel deliberare sulla materia o se invece la BCE sia libera dall’obbligo di concorrere alle decisioni del Consiglio qualora nel suo giudizio esse possano influire negativamente sulla dinamica dell’inflazione.
Forse per il contrasto in sede di elaborazione del Trattato, forse per le difficoltà interpretative del testo, nel corso di questi anni non risulta che l’articolo 111 abbia subito una qualche applicazione. Risulta anche che in una deliberazione del 13 dicembre del 1997 il Consiglio Europeo abbia espresso l’orientamento che l’articolo in questione dovesse trovare applicazione solo in “circostanze eccezionali.” E tuttavia chi può stabilire a priori se le circostanze nelle quali oggi si trova l’euro siano da considerarsi normali o eccezionali. Per questa ragione, ritengo indispensabile aprire una discussione su questo aspetto del meccanismo della Unione Monetaria Europea. Il problema viene posto in primo luogo per evitare che materie di rilevanza assoluta per il futuro delle economie europee e che lo stesso Trattato di Maastricht, che pure esprime uno spirito complessivamente ultraliberista, ha assegnato alla responsabilità politica dei Governi europei e della Commissione, vengano lascoiate a se stesse o all’esclusiva cura della Banca Centrale ed in secondo luogo per richiamare tutte le parti in causa a assumersi esplicitamente le proprie responsabilità. Questo vale per la Commissione Europea cui l’articolo 111 comma 2 assegna il compito di proporre al Consiglio una raccomandazione (che potrà essere nel senso di esprimere un orientamento, oppure nel senso che non ve ne sia bisogno), ma anche per i Governi degli Stati membri che debbono valutare se vi siano o no le condizioni per sollecitare una raccomandazione della Commissiuone e una deliberazione del Consiglio.
Nelle circostanze attuali non si può rinunziare a esperire le procedure previste dai Trattati europei. Ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.